1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, le parole: «220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 euro»;
2) alla lettera d), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La predetta detrazione è aumentata di un importo pari a 250 euro, qualora la persona sia affetta da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, anche presso istituti privati, in misura non superiore a 5.165 euro».